1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;
b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;
c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.
4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2 sono fissati nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;
b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al 90 per cento delle spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.